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#avvdanielemistretta#difenditidallalcoltest#guidainstatodiebbrezza Chiama per un Consulto il 339.2268781 Visita il sito https://www.difesaalcoltest.it Per una guida completa sulla guida in stato di ebbrezza visitala pagina: https://www.studiolegalederosamistret... Per acquistare il libro "Difenditi dall'alcoltest" su Amazon segui il link: http://bit.ly/difenditidallalcoltest Se sei un motociclista o uno scooterista ti è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di alcoltest, in questa video lezione ti spiegherò le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 186 e 186 bis del codice della strada. Vediamo NEL DETTAGLIO le sanzioni previste dal codice della strada all’art. 186. Al riguardo il codice della strada prevede 4 ipotesi di guida in stato di ebbrezza sanzionate a seconda del tasso alcolemico riscontrato e del comportamento del conducente che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento. La prima ipotesi è un illecito amministrativo meno grave rispetto alle successive tre, che sono degli illeciti penali veri e propri. 1) Nel caso in cui venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste: a) la sanzione amministrativa da € 532 a € 2.127; b) la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; c) la decurtazione di 10 punti della patente. Si tratta di una ipotesi di illecito amministrativo. 2) Qualora venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è previsto: a) l’arresto fino a 6 mesi; b) l’ammenda da € 800 a € 3.200; inoltre l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. c) la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno; d) la decurtazione di 10 punti della patente d) Nel caso in cui venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è previsto: a) l’arresto da 6 mesi ad 1 anno; b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000; anche in questo caso l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7; c) la sospensione della patente da 1 a 2 anni; d) la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio, ossia se si commette lo stesso fatto dopo due anni dalla precedente condanna. Il che vuol dire che in caso di revoca della patente dopo tre anni da quando la sentenza penale diventa definitiva bisognerà rifare gli esami di guida per recuperare la patente. e) Infine, è prevista la confisca del veicolo se ti appartiene: f) la decurtazione di 10 punti dalla patente; In tutte queste 3 ipotesi, se hai provocato un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito (vedi l’art. 186, comma 2 bis del codice della strada). 4) Come è noto, rifiutarsi di sottoporsi ad alcoltest integra un reato e le sanzioni previste sono per lo più quelle previste per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. a) l’arresto da 6 mesi a 1 anno; b) l’ammenda da € 1.500 a € 6000.; c) la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni; d) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione (in questo caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata); e) la revoca della patente, se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti. Tutte queste sanzioni sono aggravate se appartieni ad una delle categorie di conducenti qualificati e quindi per esempio sei un neopatentato, un trasportatore che svolge un’attività professionale di trasporto di cose o di persone.