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Oggi affrontiamo insieme l’argomento dell’IVA sui servizi non pagati, i paletti della cassazione. Quando si parla di IVA sui servizi, c’è una domanda che ricorre da sempre: se il servizio è stato svolto ma non è stato ancora pagato, l’IVA è comunque dovuta? È un tema che crea incertezza perché tocca il confine tra l’adempimento fiscale e il rischio concreto di chiedere a un operatore economico di versare un’imposta su somme che potrebbe anche non incassare mai. Proprio per chiarire questo punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10693/2025, ha posto alcuni paletti molto precisi, che meritano di essere compresi con attenzione. La Corte parte da un principio fondamentale del sistema dell’IVA: il fatto generatore dell’imposta, nei servizi, è la loro esecuzione materiale. Ciò significa che, nel momento in cui il servizio viene reso, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. Il pagamento, invece, non è il presupposto dell’imposta: è soltanto il momento in cui l’imposta diventa esigibile e rappresenta il limite temporale entro il quale emettere la fattura. Ma attenzione: la Cassazione non dice affatto che l’Amministrazione possa pretendere l’IVA ogni volta che il servizio è stato eseguito, anche se non è stato pagato. Anzi, introduce una distinzione molto chiara. Se l’Amministrazione contesta l’omessa fatturazione, non basta dimostrare che il servizio è stato svolto. L’onere della prova si sposta sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare qualcosa di più: deve provare, anche attraverso presunzioni, che il pagamento è avvenuto, magari in forma non tracciata, oppure che il prestatore aveva intenzione di sottrarsi agli obblighi fiscali. In altre parole, la sola esecuzione del servizio non basta per chiedere l’IVA quando manca la fattura e manca il pagamento. Serve un elemento patologico: un comportamento oggettivamente anomalo che riveli il tentativo di occultare l’operazione, oppure un pagamento ricevuto “per equivalente”, anche non formalizzato. La Corte si allinea così all’orientamento più equilibrato: l’IVA “latente” sui servizi eseguiti ma non pagati non può essere automaticamente pretesa. Può esserlo solo se emergono indizi concreti di evasione o se risulta che il corrispettivo è stato comunque riscosso. Questo principio tutela il prestatore in buona fede, che ha svolto un servizio ma non è ancora stato pagato, evitando che si trovi costretto ad anticipare un’imposta su ricavi inesistenti. Allo stesso tempo, consente all’Amministrazione di intervenire quando la mancata fatturazione non è un semplice ritardo, ma un comportamento volto a dissimulare l’operazione. Il messaggio della Cassazione è chiaro e di grande importanza pratica: non basta che il servizio sia stato eseguito; serve la prova del pagamento o dell’intenzione fraudolenta. Solo allora l’IVA può essere richiesta anche in assenza di fattura. Si tratta di un equilibrio che rispetta la logica dell’IVA, preserva il gettito erariale nei casi patologici e, soprattutto, protegge gli operatori economici da pretese ingiustificate su somme mai incassate. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo incontro di informazione.