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Con riferimento ai dati pubblicati dall’Istat nel 2018 si stima che siano 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale ed oltre 3 milioni 754mila siano gli uomini che le abbiano subite nel corso della loro vita (18,8%). Ma cosa si intende per molestia e violenza sul lavoro? MOLESTIA SUL LAVORO: secondo l’art 26, comma 1 del D.lgs 198/06 si considerano “molestie” tutti “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. Assimilante alle discriminazioni vi sono le “molestie sessuali”, che corrispondono a quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di vilare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. La VIOLENZA sul lavoro, invece, riguarda gli “incidenti” in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere. Sia le Molestie che la violenza possono essere esercitate da uno o più lavoratori o superiori, allo scopo di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla salute e creare un ambiente di lavoro ostile. Per saperne di più contattaci: 📌Via Santa Cecilia, 7, 02100 Rieti RI 📲 351 587 1404