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https://dirittoimmobiliareonline.it/2... Attività di bed and breakfast e regolamento condominiale Se il regolamento Condominiale dispone che gli appartamenti potranno essere destinati esclusivamente a civili abitazioni, studi o gabinetti professionali, restando espressamente vietati destinazioni e uso ad esercizio o ufficio industriale o commerciale, l’attività di affittacamere rientra nell’ambito operativo del divieto, caratterizzandosi quale attività commerciale, assimilabile a quella alberghiera, esplicantesi in una prestazione a scopo di lucro avente ad oggetto la messa a disposizione di un alloggio dietro corrispettivo per periodi più o meno brevi. D’altronde, la assimilazione dell'attività di affittacamere a quella imprenditoriale alberghiera è coerente con la giurisprudenza di Corte di Cassazione, secondo la quale "tale attività, pur differenziandosi da quella alberghiera per sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, comportando, non diversamente da un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico". L’attività di affittacamere, infatti, richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n. 21562). Per completezza, è tuttavia doveroso sottolineare che alcuni tribunali di merito, in sentenze precedenti a quella in commento, hanno ritenuto che ai fini dell’operatività del divieto di svolgimento dell’attività di affittacamere non fosse sufficiente un generico divieto di esercizio di attività commerciale nel regolamento condominiale, ma uno specifico riferimento alla particolare attività da vietare.