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Il d.lgs n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale consente di assoggettare, a seguito di un’opzione del locatore i contratti di locazione ad uso abitativo al regime della cd. cedolare secca. Nell’ipotesi nella quale intervenga tale opzione, deve essere corrisposta un’imposta pari al 21% del canone di locazione (ed al 10% nell’ipotesi di contratti a canone c.d. concordato), a prescindere dallo scaglione progressivo del reddito del locatore. 👉 Quando è possibile e quando conviene la cedolare secca? Si tratta di un’opzione particolarmente favorevole per i locatori assoggettati ad aliquote elevate. L’opzione per cedolare secca è, inoltre, sostitutiva dell’imposta di registro e di quella di bollo. Peraltro, se si sceglie la cedolare secca, il locatore deve impegnarsi a non richiedere al conduttore l’aggiornamento Istat (e ciò deve essere oggetto di una specifica comunicazione diretta allo stesso). 👉 Quando si deve scegliere tale opzione? L’opzione della cedolare secca deve essere effettuata in sede di registrazione del contratto di locazione (o, per i contratti di breve durata, nella dichiarazione dei redditi) ed opera per l’intera durata dello stesso. L’opzione deve essere invece compiuta nuovamente in sede di proroga del contratto. La cedolare secca è dovuta a saldo relativamente all’anno precedente ed in acconto per l’anno in corso, entro i termini di versamento a saldo ed in acconto dell’IRPEF. Seguimi sui Social 👇 LinkdIN: https://bit.ly/2K4TusO 👈 FB: http://bit.ly/3bCFgLn 👈 Approfondimento Blog qui: https://sfrattielocazioni.it/2020/11/...