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Art.328 c.p. non applicabile nei confronti degli agenti di polizia su eventuali mancate sanzioni amministrative del codice della strada come divieti di sosta o limiti di velocità. Lo spiega dettagliatamente il noto avv. Angelo Greco. ------------------------------------------------------------------------- Art.125 disp. att. c.p.p. - Infondatezza della notizia di reato: non idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. -------------------------------------------------------------------------- Si riporta la giurisprudenza di riferimento: Cassazione, sez. VI pen. n.14599/2010 “Tra gli atti che debbano essere compiuti senza ritardo, cui si riferisce l’art. 328, comma 1, c.p., per attribuire rilievo penale al loro indebito rifiuto, non possono farsi rientrare i provvedimenti di carattere amministrativo demandati al sindaco in materia di contravvenzioni stradali” Cassazione, sez. VI pen. n. 42501/2012 “Gli atti rifiutati (l’elevazione di contravvenzioni…) non rientrano nelle suddette categorie (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità). L’omessa contravvenzione al codice della strada non costituisce reato per il Vigile o il Carabiniere consapevole della violazione amministrativa da parte degli automobilisti.” Cassazione, sez. VI pen. n. 32594/2015 “L’elevazione di contravvenzioni al codice della strada ed atti connessi non rientrano affatto nelle categorie tassativamente individuate dal modello normativo della fattispecie incriminatrice in esame, ovvero atti di ufficio dovuti per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità” Cassazione, sez. VI pen. n. 46788/2017 ”Le forze dell’ordine che, dopo aver fermato un veicolo in transito, pur riscontrando un’infrazione art.193 cds, omettono di sanzionarlo, non commettono reato.”