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"Disposizioni sulla legge in generale CAPO I Delle fonti del diritto Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi. DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE Art. 1. (Indicazione delle fonti). Art. 2. (Leggi). La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Art. 3. (Regolamenti). Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare). I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5. (Norme corporative). Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Art. 6. (Formazione ed efficacia delle norme corporative). La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Art. 7. codice civile e in leggi particolari. (Limiti della disciplina corporativa). Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti. Art. 8. (Usi). Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. Art. 9. (Raccolte di usi). Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria"