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Omicidio stradale: cosa si rischia? Quali sono le sanzioni previste dal codice penale? 4 года назад

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Omicidio stradale: cosa si rischia? Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?

#avvdanielemistretta #difenditidallalcoltest #omicidiostradale Chiama per un Consulto il 339.2268781 Visita il sito https://www.difesaalcoltest.it La disciplina del reato di omicidio stradale è dettata dall’art. 589 bis del codice penale che è stato introdotto dalla legge n. 41 del 2016. Tale legge nasce dall’idea che quando ci si pone alla guida di un veicolo si deve avere la consapevolezza di avere tra le mani un’arma che potrebbe addirittura essere letale verso vittime il più delle volte assolutamente incolpevoli. Con questa legge viene data una risposta alla richiesta di giustizia dei parenti delle vittime della strada ispirata da un elevato rigore sanzionatorio L’ipotesi base prevede che chiunque cagioni la morte di una persona con violazione delle norme della disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni Se questa è la pena base prevista in caso di omicidio stradale, sono previsti degli aggravamenti della pena per una serie di ipotesi quali l’aver commesso il fatto in guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o dall’aver commesso il fatto di reato ponendo in essere violazioni particolarmente significative del Codice della Strada. A) Rispetto all’ipotesi base, la pena è più elevata e va 5 a 10 anni se il fatto è commesso: 1) da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l ; 2) dal conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; 3) dal conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano; 4) dal conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.. B) La pena è poi ulteriormente aumentata e va 8 a 12 anni se il fatto è commesso: 1) da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 2) da chi si trova in guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 3) da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l e cagioni per colpa a taluno lesioni personali e rivesta la particolare qualifica di: a) conducente che esercita l'attività di trasporto di persone o di cose b) conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati. C) Inoltre, la pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso: a) da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, b) ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatori. c) Nel caso il fatto sia commesso da persona che si sia data alla fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 3 anni di reclusione. d) Qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita della metà. Si pensi ad esempio, al concorso di colpa della vittima, perché ad esempio attraversa fuori dalle strisce pedonali, o alle cattive condizioni metereologiche che abbiano contribuito al verificarsi dell’evento lesivo. È poi importante sapere 4 cose in tema di omicidio stradale che: 1) Oltre alle sanzioni penali che abbiamo visto, a seconda dei casi è prevista come sanzione accessoria la revoca della patente. Tuttavia, il giudice può applicare la sospensione della stessa nell’ipotesi base di omicidio stradale e in quelle meno gravi; 2) Per l’accertamento dello stato di ebbrezza o dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti si consente dal 2016 il prelievo coattivo dei liquidi biologici e la maggior parte delle Procure d’Italia procede, con una interpretazione della legge discutibile, anche al prelievo del sangue. 3) Prima dell’accertamento la persona deve essere avvisata della facoltà di essere assistita dal difensore. In assenza di tale avviso, l’accertamento non può essere utilizzato.

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