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Proposta emendamento 194.028 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche sono esentate dall’applicazione dell’imposta municipale unica e dell’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di depositi titoli. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituita un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a: a. 0,2% per una base imponibile di valore complessivo tra 500.000 euro e 1 milione di euro; b. 0,5% per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro c. 1% per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro. d. 2% per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro. 3. Limitatamente all’anno d’imposta 2021, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, sub lettera d), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l’aliquota è fissata al 3%. 4. In relazione al minor gettito derivante ai comuni dall’esenzione dell’imposta municipale unica di cui al comma 1, con decreto del ministero dell’economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 1, comma 448 e seguenti della legge n. 232 del 2016. 5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all’estero immobili, investimenti, ovvero altre attività di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. 6. Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e i termini di attuazione del presente articolo. Mi trovi su: com/in/eugeniovicaricf/ / eugeniovicar. . https://twitter.com/home https://metticitulatesta.blogspot.com/ ~-~~-~~~-~~-~ Please watch: "Polizze vita. Una cosa utile per gli eredi." • Polizze vita. Una cosa utile per gli eredi. ~-~~-~~~-~~-~