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"PED" è l'acronimo di Procuratore Europeo Delegato e indica la figura centrale, sul piano operativo, attraverso cui la Procura Europea (EPPO) agisce concretamente nei singoli Stati membri. I PED sono, in altri termini, il braccio esecutivo dell’EPPO sul territorio nazionale: nella sua lezione, l’Avv. Alexandro Maria Tirelli li descrive come i soggetti che, pur restando formalmente magistrati del singolo Stato, operano materialmente in nome e per conto della sede centrale di Lussemburgo davanti ai giudici nazionali. I PED che operano in un determinato Paese non sono funzionari stranieri, ma magistrati ordinari di quel Paese, distaccati presso l’organismo europeo. Vengono selezionati tra i magistrati nazionali e assegnati al circuito EPPO, mantenendo una forte specializzazione in materia di reati economico‑finanziari e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La loro caratteristica fondamentale, però, è la totale indipendenza dalle procure nazionali: sotto il profilo funzionale e gerarchico non rispondono al Procuratore della Repubblica italiano, bensì esclusivamente agli organi centrali della Procura Europea, con sede a Lussemburgo. Questa peculiare posizione li colloca in una sorta di “zona autonoma” rispetto alla tradizionale catena di comando dell’azione penale interna. Pur operando nei tribunali italiani, secondo le regole processuali interne, i PED seguono direttive, priorità investigative e linee di politica criminale decise a livello europeo, e non dalle autorità nazionali. Questo crea un punto di discontinuità molto rilevante nella fisionomia del pubblico ministero che il difensore si trova di fronte. Dal punto di vista pratico, i Procuratori Europei Delegati esercitano l’azione penale e formulano le imputazioni direttamente davanti ai giudici italiani, come un qualsiasi Pubblico Ministero nazionale. La differenza, però, sta nell’origine e nell’estensione della loro competenza: intervengono sui cosiddetti reati PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell’Unione), tra cui rientrano, ad esempio, le frodi sui fondi europei, i reati connessi alla gestione di risorse UE, le frodi IVA transfrontaliere di particolare gravità, alcuni fatti di corruzione e le condotte di riciclaggio legate a tali illeciti. Quando un reato presenta i requisiti per rientrare nella sfera di competenza dell’EPPO, i Pubblici Ministeri nazionali hanno l’obbligo di informare senza ritardo il PED territorialmente competente. A quel punto, il Procuratore Europeo Delegato può “avocare” a sé il procedimento, sottraendolo alla Procura italiana e assumendo la titolarità esclusiva delle indagini. Ciò significa che sarà il PED a decidere se procedere, quali atti investigativi disporre, quali misure cautelari richiedere e quando esercitare l’azione penale, sempre in coordinamento con la struttura centrale europea. Sul piano degli strumenti, il PED può disporre o richiedere: perquisizioni domiciliari e informatiche; sequestri preventivi di beni, conti correnti e patrimoni societari; intercettazioni telefoniche e ambientali; misure cautelari personali, fino all’arresto; strumenti di cooperazione giudiziaria come ordini europei di indagine o mandati d’arresto europei, quando l’attività investigativa coinvolge più Stati membri. Chi si trova coinvolto in procedimenti EPPO deve essere consapevole di essere di fronte a un interlocutore diverso dal pubblico ministero “tradizionale”, dotato di una rete informativa e di poteri transnazionali molto più ampi, ma anche collocato in una dimensione di responsabilità e controllo profondamente diversa. Per consulenze legali su procedimenti EPPO, reati PIF, frodi IVA transfrontaliere, riciclaggio e cooperazione giudiziaria internazionale, puoi contattare lo Studio Legale Internazionale dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli: Sito web: https://www.alexandrotirelli.it Telefono / WhatsApp: +39 338 622 2365 Alta Scuola del Diritto Penale Internazionale e delle Estradizioni: https://camerepenali.org/alta-scuola-...