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La libera competizione tra i produttori e tra i commercianti è essenziale per garantire l'efficienza del mercato e garantire l'allocazione delle risorse in base al loro valore. Nel caso di monopolio (unico produttore o fornitore), abuso di posizione dominante o nel caso di cartello (intese restrittive della libertà di concorrenza) i consumatori possono segnalarlo alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il codice del consumo italiano ha come obbiettivi: la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, l'adeguatezza dell'informazione al consumatore, il diritto di recesso ed a pubblicità corretta, l'educazione al consumo, la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali, lo sviluppo dell'associazionismo libero, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Le etichette apposte sui prodotti debbono tenere conto che sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi e debbono riportare, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Il Codice del consumo definisce come pubblicità qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure la prestazione di opere e servizi. Sono dunque incluse tutte le forme di comunicazione promozionale, quali che siano le modalità o i mezzi di diffusione. Sono escluse solo la propaganda politica e la pubblicità sociale. Il codice si applica alla pubblicità diffusa con qualsiasi mezzo, dalle vendite porta a porta ai contenuti di Internet. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per le pratiche commerciali scorrette e per la pubblicità ingannevole e comparativa può avviare procedimenti, a seguito di segnalazioni o anche autonomamente. Se accerta una violazione l'Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell'impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. Le Associazioni di tutela dei consumatori sono associazioni private che si propongono di salvaguardare e difendere gli interessi dei consumatori. Il consumatore che si iscrive ad una associazione può usufruire di servizi di assistenza, legali, e informativi. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è tenuto l'elenco delle associazioni principali.