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Questo video è dedicato al ricorso in Cassazione, in particolare al procedimento (artt. 610 ss c.p.p.). Il procedimento davanti alla Corte di cassazione è caratterizzato dalla natura di giudizio di legittimità, privo di attività istruttoria e finalizzato al controllo della corretta applicazione della legge. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un giudizio centrato sui motivi di ricorso e sulla verifica dei vizi dedotti. La fase preliminare è regolata dall’art. 610 c.p.p. e comprende l’esame di ammissibilità, affidato in via principale alla cosiddetta sezione filtro (Sezione VII), istituita per selezionare i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati. In questa fase la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza formalità nei casi espressamente previsti, come il difetto di legittimazione, la proposizione contro un provvedimento non impugnabile o la violazione delle regole sulla forma e sui termini. Se il ricorso supera il vaglio preliminare, viene assegnato alla sezione competente, con eventuale rimessione alle Sezioni Unite in presenza di contrasti giurisprudenziali o questioni di particolare rilevanza. Cosa importante, il ricorso e gli atti difensivi devono essere sottoscritti da difensori iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il procedimento ordinario si svolge, di regola, in camera di consiglio senza partecipazione delle parti (art. 611 c.p.p.). Il giudizio è prevalentemente scritto: entro 15 giorni prima dell’udienza possono essere depositate richieste del Procuratore generale, motivi nuovi e memorie, mentre eventuali repliche devono essere depositate entro 5 giorni. È tuttavia possibile chiedere la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio con partecipazione delle parti, nei termini stabiliti dalla legge. La Corte può inoltre disporre d’ufficio la trattazione partecipata quando la rilevanza della questione lo richieda. L’art. 612 c.p.p. disciplina la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni civili, che può essere concessa in presenza di un grave e irreparabile danno. Il dibattimento (art. 614 c.p.p.), quando previsto, si svolge davanti a un collegio e si articola nella relazione del consigliere, nella requisitoria del Procuratore generale e negli interventi difensivi, senza repliche e senza assunzione di nuove prove. Gli articoli principali di riferimento sono dal 610 al 614 del codice di procedura penale. 00:00 Introduzione 00:17 Atti preliminari 05:01 Procedimento 09:34 Dibattimento 10:44 Saluti finali P.S.: Quando cito un articolo, senza specificare, è riferito al codice di procedura penale. Video dedicato al procedimento in camera di consiglio: • Processo penale - Udienza in camera di con... Playlist dei video: • Procedura penale spiegata in breve - Lex &... Podcast: • Procedura penale spiegata in breve - Lex &... I video usciranno dal lunedì al sabato. Fonte principale: Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, Procedura penale, Giappichelli Editore. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iscrivetevi al canale @LexandTalk Instagram: / legge_e_talk Canale Twitch: / corset1 #divulgazione #divulgazionegiuridica #diritto #dirittopenale #processopenale #giurisprudenza