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Oggi ci occupiamo di che cosa? Oggi ci occupiamo di un tema molto concreto, ma anche delicato per chi lavora nel settore ambientale e culturale: cioè la fiscalità delle guide ambientali escursionistiche, alla luce della risposta all’interpello 125 del 2025. Questa risposta si inserisce nel solco di una linea interpretativa ormai consolidata, ma comunque piuttosto restrittiva, dell’Agenzia delle Entrate in tema di esenzione IVA per le visite culturali e naturalistiche. Il caso riguarda una guida ambientale escursionista – una cosiddetta GAE – che accompagna persone, singole o in gruppo, all’interno di un’area protetta. Durante queste escursioni, la guida non si limita all’accompagnamento in sicurezza ma oltre a questo offre anche spiegazioni e approfondimenti sugli aspetti naturalistici, ambientali, culturali e antropologici del territorio. Ora, il punto centrale è capire se queste prestazioni rientrino tra quelle esenti da IVA in base all’articolo 10, al numero 22 del DPR 633 del 1972 il DPR IVA. Questa norma prevede l’esenzione per i servizi relativi alla visita di musei, gallerie, monumenti, parchi, giardini botanici e zoologici, e in generale per quelli con una chiara finalità culturale o divulgativa. Secondo l’Agenzia però, la risposta è negativa. Perché? Perché nel caso specifico l’accesso all’area protetta è gra tuito. Non c’è un biglietto di ingresso, non c’è un corrispettivo da versare per poter visitare il sito in sé. E allora – dice l’Agenzia – non si può parlare di una vera e propria “visita” nei termini della norma IVA. Di conseguenza, il servizio della guida ambientale va considerato ordinariamente imponibile, cioè soggetto quindi a IVA. Questa conclusione si fonda su un ragionamento molto netto: l’esenzione IVA si applica solo se c’è un accesso regolato e pagato. Se l’ingresso all’area è libero, la guida – anche se fornisce spiegazioni interessanti e ben fatte – non sta vendendo un servizio culturale nel senso tecnico del termine, ma una prestazione di accompagnamento, da trattare fiscalmente come qualsiasi altra attività commerciale. Certo, si potrebbe obiettare che l’attività di illustrazione naturalistica della guida ha comunque un valore culturale. Ma qui interviene un altro principio, che è stato chiarito in precedenti interpelli, come il n. 417 del 2023: per l’esenzione IVA, serve che la visita abbia un’utilità sociale o culturale rilevante, che vi sia quindi un’esposizione pubblica in spazi appositi – ad esempio quadri, fotografie, opere d’autore – e che l’attività non abbia finalità speculative o commerciali. Tutti elementi che, nel caso delle escursioni guidate in aree protette, difficilmente si possono dimostrare in modo oggettivo. Un’ultima considerazione riguarda un altro tema collegato, ma altrettanto importante e mi riferisco alle prestazioni rese da soggetti terzi al gestore di un museo. Qui la questione è controversa. La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2022, ha riconosciuto l’esenzione IVA anche per i servizi accessori come la reception multilingue, l’accoglienza dei visitatori, la biglietteria e il controllo degli accessi, se svolti per conto del museo. Tuttavia, non tutti sono d’accordo, infatti alcuni osservatori avevano invitato ad avere un approccio più prudente come alcuni articoli scritti nel Sole 24 ore, suggerendo di non applicare automaticamente l’esenzione in questi casi, soprattutto se si tratta di appalti tra soggetti economici. In conclusione, la risposta 125/25 ribadisce un principio chiave: per godere dell’esenzione IVA, la visita deve essere formalmente tale, con accesso regolato, finalità culturale chiara, e possibilmente un corrispettivo. In mancanza di questi elementi, anche la più nobile e utile delle attività divulgative – come quella delle guide ambientali – resta assoggettata al regime ordinario. Una distinzione sottile, ma importante, specie per chi opera nel terzo settore, nella promozione del territorio oppure nella gestione del patrimonio ambientale. Ecco con questo termino la mia esposizione, vi ringrazio per l’attenzione e vi aspetto al prossimo video.