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LA TESTIMONIANZA SCRITTA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) Relatore: Dott. Fabio Maggi Riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) Il giudice può, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, ammettere la prova testimoniale assunta con le forme di cui all’art. 257-bis c.p.c. Introduzione della testimonianza scritta nel processo tributario La testimonianza scritta può essere assunta, in base a quanto previsto dal co. 3 dell’art. 8 della L. 130/2022, con riguardo ai ricorsi, sia di primo che di secondo grado, notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (16.9.2022) Considerazioni generali • Il divieto di prova testimoniale rappresentava una delle principali preclusioni probatorie del rito tributario. • Il divieto di prova testimoniale era fondato sul carattere essenzialmente inquisitorio, documentale e in forma scritta del rito tributario. Profili di compatibilità costituzionale e comunitaria La Corte Costituzionale ha più volte confermato la compatibilità del divieto di prova testimoniale con la Costituzione. Con la pronuncia n. 18 della Corte Cost. 21.1.2000 i giudici hanno messo in evidenza che il divieto non comporta una violazione assoluta del diritto di difesa. Apertura della CEDU alle prove testimoniali • La pronuncia Corte EDU 23.11.2006, Causa Jussila v. Finlandia, la quale ha evidenziato che la prova testimoniale è parte del diritto al giusto processo ai sensi dell’art. 6 par. 1 della CEDU e dell’art. 6 par. 3 • il processo viene portato a compimento con la decisione Corte EDU 4.5.2017, Causa Chap Ltd. v. Armenia La nuova formulazione dell’art. 7 co. 4 del DLGS 546/92 “Non è ammesso il giuramento. La corte di giusti- zia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale” I presupposti della testimonianza scritta La testimonianza scritta trova applicazione per qualsiasi processo incluse le liti di rimborso nonché in appello, fermi i limiti dell’art. 58 del DLgs. 546/92. La parte può chiedere l’assunzione della testimonianza scritta in qualsiasi atto processuale quindi nel ricorso, nelle controdeduzioni o in apposita istanza. In quali casi potrebbe essere opportuno chiedere al giudice la testimonianza scritta? • In tema di frodi IVA, ove l’Agenzia delle Entrate adduca la mancanza di struttura organizzativa della controparte commerciale. • Spese sostenute per crediti ricerca e sviluppo. • Accertamenti basati sulle percentuali di ricarico utilizzati da aziende concorrenti. Ammissione della testimonianza La decisione se assumere o meno la prova testimoniale ricade sul giudice. L’assunzione della prova testimoniale Il giudice può disporre, su accordo delle parti, che la testimonianza su capitoli di prova e testimoni ammessi sia resa nella forma scritta, “tenuto conto della natura della causa” e “di ogni altra circostanza”. Iter di assunzione della prova testimoniale 1 - La parte richiede al giudice l’ammissione della prova testimoniale indicandone la necessità e, se del caso, i quesiti da porre al testimone. 2 - La Corte dispone che la parte che ha chiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e assegna un termine per fornire le risposte ai quesiti. 3 - La parte si fa carico di notificare il modello al testimone. 4 - Il testimone risponde ai quesiti nei modi stabiliti dalla legge e spedisce o consegna il plico alla segreteria della Corte di Giustizia. 5 - Dal punto di vista operativo, l’istruzione si concretizza nel deposito di documenti presso la segreteria e nel loro esame in udienza. Compilazione del modello ad opera del testimone • L’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti. • La trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ogni domanda e deve precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto Mancata risposta ai quesiti Quando il testimone non spedisce o non conseg- na le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria dell’art. 255 co. 1 c.p.c., da 100,00 a 1.000,00 euro. Il testimone indica i quesiti a cui non è in grado di rispondere. Progetto & Grafica: Andrea Baraldi - digicode.it Video: Roberto Dassoni