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LA DISCIPLINA FISCALE DELLE HOLDING NON FINANZIARIE Analisi dei principali aspetti fiscali delle holding con particolare riguardo alle holding di natura industriale. Relatore: Dott. Matteo Galante FINALITÀ HOLDING DEFINIZIONI APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE IRAP CONFERIMENTI A “REALIZZO CONTROLLATO” COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA PROFILI IVA FINALITÀ HOLDING 1. lo sviluppo e la diversificazione del business; 2. la tutela del patrimonio aziendale; 3. la risposta a necessità di ordine produttivo e commerciale; 4. la risposta a necessità di ordine finanziario; 5. l’ottimizzazione fiscale; 6. la pianificazione del passaggio generazionale. L’art. 162-bis co. 1 del TUIR dettaglia tre nozioni di base: • intermediari finanziari (lett. a); • società di partecipazione finanziaria (lett. b); • società di partecipazione non finanziaria (lett. c). SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA Secondo l’art. 162-bis co. 1 lett. c del TUIR, si considerano società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati i soggetti che: • esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (n. 1); • svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53, “se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale” (n. 2)13. APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION Requisiti per l’applicazione della participation exemption - disciplinati dall’art. 87 co. 1 del TUIR Soggetto partecipante Al momento del realizzo della plusvalenza Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (lett. a Iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lett. b). APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION Requisiti per l’applicazione della participation exemption - disciplinati dall’art. 87 co. 1 del TUIR Società partecipata Dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo Residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (lett. c). Esercizio da parte della società partecipata di un’attività commer- ciale o industriale (lett. d) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE IRAP Le società di partecipazione non finanziaria determinano il valore della produzione netta a norma dell’art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97 COMPONENTI REDDITUALI RILEVANTI Per i soggetti in questione la base imponibile IRAP è determinata sommando al valore della produzione, calcolato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali, la differenza tra: • la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati; • la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati. CALCOLO DELLA DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI Sommare algebricamente gli interessi attivi, quelli passivi e i differenziali generati dagli strumenti derivati – siano essi collegati ad operazioni finanziarie attive o passive. Assoggettare il saldo netto così ottenuto alle disposizioni proprie delle holding industriali. SALDO NETTO • se positivo, è integralmente imponibile; • se negativo, è deducibile in misura pari al 96%. ALIQUOTA APPLICABILE Alle società di partecipazione non finanziaria si applica l’aliquota IRAP del 4,65%, propria degli intermediari finanziari, e non quella ordinaria del 3,9%. ALIQUOTA APPLICABILE Alle società di partecipazione non finanziaria si applica l’aliquota IRAP del 4,65%, propria degli intermediari finanziari, e non quella ordinaria del 3,9%. COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA • comunicazioni con cadenza mensile relative ai rapporti o alle operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambi- to, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo (c.d. “ex- tra-conto”) con il cliente (art. 7 co. 6 del DPR 605/73); • comunicazione integrativa annuale delle movimentazio- ni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 11 co. 2 - 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214). PROFILI IVA • se la holding si limita al possesso di partecipazioni (c.d. holding “statiche”), essa non si considera un soggetto passivo IVA; • se, invece, interviene nella gestione delle società partecipate (ad esempio rendendo servizi amministrativi o finanziari), la soggettività passiva deve ritenersi sussistente. Progetto & Grafica: Andrea Baraldi - digicode.it Video: Roberto Dassoni