У нас вы можете посмотреть бесплатно Riforma IVA. Base imponibile delle permute calcolata sul costo или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Oggi insieme affrontiamo l’argomento che riguarda la riforma IVA, la base imponibile delle permute calcolata sul costo. A partire dal 2025 cambia un elemento fondamentale della disciplina IVA sulle permute. Finora la base imponibile era ancorata al valore normale dei beni e dei servizi scambiati. In altre parole, quando due soggetti effettuavano una permuta, ciascuno doveva valorizzare la propria operazione in base al valore di mercato del bene ceduto o del servizio reso. Questo sistema, però, da anni non è allineato con la normativa europea, che prevede il ricorso al valore normale soltanto quando i soggetti coinvolti sono legati da particolari rapporti personali o giuridici che potrebbero alterare la corretta valutazione dell’operazione. Ora si cambia strada: la base imponibile non sarà più agganciata al valore normale, ma al costo complessivo del bene o del servizio oggetto di scambio. Una scelta che, da un lato, elimina alla radice il problema della determinazione del valore normale, ma dall’altro introduce la necessità di identificare con precisione i costi di produzione o di realizzazione, soprattutto quando ci si trova davanti a beni o servizi complessi. Per comprendere al meglio la portata di questa novità è utile richiamare, sia pure sinteticamente, la distinzione tra la nozione civilistica di permuta e quella fiscale. Nel diritto civile la permuta è uno scambio di bene contro bene. Non è invece permuta lo scambio tra un bene e un servizio, né tra un servizio e un altro servizio. Ai fini IVA, invece, si consid era permuta qualsiasi scambio di prestazioni, indipendentemente dal fatto che riguardi beni o servizi. Questa definizione più ampia serve proprio a rendere applicabile il concetto di base imponibile a tutte le combinazioni possibili. Il passaggio al criterio del costo è una svolta significativa. Impone, però, nuove domande operative tipo: come determinare i costi in presenza di beni complessi? Come considerare i costi non rilevanti ai fini IVA? E, soprattutto, come gestire i conguagli in denaro che inevitabilmente si renderanno necessari quando i costi delle prestazioni scambiate non coincidono? Sono questioni che richiederanno chiarimenti rapidi, anche perché la riforma entra in vigore nel 2026. Vi ringrazio per l’ascolto e vi aspetto al prossimo incontro di informazione.