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Questo video riguarda distanze tra confini e costruzioni Arch. Simone Brugnara www.brugnaraepartners.com Gli strumenti a cui fare riferimento per capire come muoverci in questo contesto sono: Il Codice Civile, il DM 1444/1968 e i regolamenti edilizi di ogni Comune, i quali potrebbero contenere norme più restrittive rispetto ai precedenti. Rifacendoci al Codice Civile ed in particolare all’articolo 873 viene chiarito che le costruzioni confinanti, a meno che non siano costruite in aderenza, devono distare non meno di 3 metri l’una dall’altra indipendentemente dalla posizione del confine che le separa. Questo ci fa capire come chi costruisca per primo detti legge a colui che costruità successivamente, ed è proprio questo concetto che all’interno del Codice Civile viene definito principio della prevenzione. Ora come già accennato in precedenza ogni Comune può rendere ancora più limitanti tali misure ed imporre ad esempio distanze maggiori, come accade qui da noi nel Comune di Milano dove, ad esclusione del centro storico, la distanza tra costruzioni è imposta a 5 metri. Gli stessi regolamenti potrebbero addirittura stabilire quali distanze tenere dal confine e non solo tra costruzioni, annullando pienamente la validità del principio della prevenzione. Se dalla verifica nel regolamento non risulti derogato, tale principio, garantisce al proprietario che prima costruisce 3 possibilità: la prima è quella di edificare direttamente sul confine, vincolando poi il vicino o a edificare alla distanza legale dalla costruzione sul confine o a in aderenza; la seconda sarà quella di costruire alla metà della distanza legale tra costruzioni dal confine, lasciando al vicino la medesima distanza da rispettare per ottemperare all’intera distanza da rispettare; e la terza è quella di costruire ad una distanza inferiore della precedente, dando al vicino l’opportunità di invadere il suo lotto per la costruzione in aderenza, questo ovviamente solo se il proprietario non preferisca demolire la sua costruzione o espandersi fino al confine. Come inizialmente già detto, su tale argomento, anche il DM 1444/1968 si esprime ed in particolare all’art.9, nel quale si evidenzia che la distanza minima da rispettare tra pareti finestrate sia inderogabilmente di 10metri, ovviamente solo nel caso di nuove costruzioni pochè se si si sta lavorando su edifici preesistenti va mantenuta la distanza esistente.