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L'impugnazione del licenziamento Quando abbiamo parlato dei primi requisiti del licenziamento, abbiamo potuto vedere che il datore di lavoro è tenuto in genere a rispettare i tre elementi della necessaria sua giustificazione, della forma scritta e del preavviso, per cui, in definitiva, egli dovrà inviare al lavoratore o dovrà consegnargli a mani una comunicazione scritta che contenga soprattutto la spiegazione delle ragioni per le quali lo sta licenziando. E il lavoratore, come dovrà comportarsi? Cominciamo col dire che, se intende impugnare il licenziamento, il lavoratore dovrà rispettare due termini: • un primo termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui abbia ricevuto la lettera di licenziamento per far sapere al datore di lavoro che egli lo impugna e lo contesta; • un secondo termine di 180 giorni decorrenti dall’impugnazione, precisamente dalla spedizione della comunicazione scritta con la quale il lavoratore abbia contestato il licenziamento, per rivolgersi al Giudice del Lavoro. Alcune precisazioni: • nel primo termine il lavoratore dovrà far pervenire al datore di lavoro un qualsiasi atto scritto col quale manifesti in particolar modo, lo abbiamo detto, la volontà di non accettare il licenziamento; • l’atto scritto, però, potrà consistere in una semplice comunicazione, ad esempio una lettera raccomandata, o potrà sostanziarsi direttamente in un ricorso predisposto a cura di un avvocato, il quale entro il termine indicato dei 60 giorni dovrà depositarlo presso la cancelleria del Giudice del lavoro competente e dovrà notificarlo al datore di lavoro; In quest’ultima ipotesi, come appare chiaro, il lavoratore non dovrà fare altro, nel senso che non dovrà più rispettare il secondo termine di 180 giorni poiché, grazie all’intervento dell’avvocato cui ha scelto di rivolgersi, avrà già tempestivamente interessato il Giudice del Lavoro. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • Iscriviti al mio canale: / @studiolegaleruggiero8477 • Visita il mio sito: http://www.studioruggiero.com/ • Seguimi su Facebook: / studiolegaleruggiero